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Contratto a tutele crescenti: novità per i licenziamenti sia sopra che sotto i 15 dipendenti.

Il Jobs Act stabilisce, relativamente al nuovo contratto a tutele crescenti, che a seguito di licenziamento disciplinare il lavoratore avrà diritto ad essere reintegrato “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”. Il lavoratore potrà comunque continuare a scegliere (come oggi previsto per i lavoratori già in organico) tra la reintegrazione o, in alternativa, il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità, fermo il diritto al risarcimento del danno – che tuttavia non potrà superare le 12 mensilità.

In pratica, secondo le norme appena approvate dal Parlamento, la reintegrazione sarà possibile solo qualora sia dimostrato che il fatto materiale contestato in realtà non è avvenuto (o è avvenuto per opera altrui). In tutti gli altri casi, ivi compreso quello in cui il giudice ritenga il fatto, seppur provato, non così grave da giustificare il licenziamento (ad esempio, nel caso del furto, per mancanza di dolo ovvero per il modico valore del bene sottratto), vi sarà soltanto il riconoscimento di un’indennità risarcitoria crescente.

Ad eccezione della specifica ipotesi in cui è prevista la reintegrazione, qualora il giudice accerti l’illegittimità del licenziamento, il lavoratore avrà diritto soltanto al pagamento di un’indennità certa e crescente in funzione dell’anzianità di servizio: 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di anzianità aziendale, con un minimo di 4 (fino al secondo anno di servizio, ciò per evitare “licenziamenti facili” nei primi due anni) ed un massimo di 24 mensilità, in linea con quanto sin qui previsto dalla Riforma Fornero.

Aziende con meno di 15 dipendenti

Vale la pena precisare, inoltre, che per i lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti rimane esclusa la reintegrazione in caso di licenziamento disciplinare come in precedenza: in tal caso la sanzione indennitaria certa e crescente in base all’anzianità di servizio sarà tuttavia dimezzata, con il limite massimo di 6 mensilità, limite già oggi previsto dalla L. 604/1966. Di fatto il minimo sarà di 2 mensilità (anziché di 2,5 come sin qui previsto dalla citata legge del 1966) ma facilmente si raggiungerà il massimo.