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Omaggi natalizi ai clienti e cene aziendali con i dipendenti: quanto si ‘recupera’?

Le festività natalizie sono al debutto ed imprese, lavoratori autonomi e professionisti si adoperano per omaggiare i propri clienti e gli altri soggetti con cui si vogliono mantenere od instaurare rapporti da cui si può trarre un beneficio, regalando doni, riconoscimenti che gratificano chi li riceve. La normativa italiana (art. 108 comma 2 del TUIR) permette di dedurre senza limitazioni (sia per il costo che per l’Iva) gli oneri sostenuti per gli omaggi distribuiti solo quando il valore unitario dell’omaggio non supera i 50 euro più Iva. Se questo valore viene superato, tali importi saranno considerati spese di rappresentanza e quindi i costi saranno deducibili nell’esercizio nel quale sono sostenuti, ovviamente se rispettano i limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008, ma solo entro determinati limiti da dover rispettare (limite percentuale sul totale dei ricavi della attività e limite massimo del plafond deducibile), mentre l’Iva risulterà indetraibile.

Quindi, il massimo vantaggio si ottiene solo se il valore unitario dell’omaggio è inferiore a 50 euro più Iva. Con il termine “valore unitario” si intende il valore del regalo nel suo complesso e non il singolo oggetto che fa parte dell’omaggio, un esempio può essere il classico cesto natalizio che dovrà essere considerato nella sua interezza e non per i singoli prodotti che lo compongono.

Se l’omaggio è un bene autoprodotto dall’azienda, si deve tener conto del valore di mercato dell’omaggio, come disciplinato dall’art. 9 del TUIR. Questo valore servirà a calcolare il costo da sottoporre a deducibilità, se il valore di mercato è superiore a 50 euro sarà da considerarsi come spesa di rappresentanza (deducibile entro i limiti ed Iva indetraibile). Ai fini del calcolo della deducibilità, in caso di beni autoprodotti, viene considerato l’intero costo di produzione sostenuto dall’impresa per produrre il bene. Per cui, se il valore dell’omaggio autoprodotto è inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficerà della deduzione integrale (costo e Iva).

Facciamo un po’ più di chiarezza con alcuni esempi per gli omaggi autoprodotti:

Valore di mercato 80€

Costo di produzione 40€

È spesa di rappresentanza perché il valore di mercato è superiore a 50€ L’importo da considerare per il calcolo del plafond di deducibilità è 40€
Valore di mercato 40€

Costo di produzione 30€

Non è spesa di rappresentanza perché il valore di mercato è inferiore a 50€ L’omaggio è interamente deducibile per 30€.

 

Oltre agli omaggi per i clienti è consuetudine da parte degli imprenditori organizzare cene natalizie con i propri dipendenti. L’articolo 100 comma 1 del TUIR, considera le spese relative a servizi utilizzabili dai dipendenti con finalità di ricreazione come deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (retribuzioni+contributi+tfr) e, questo principio vale anche nel caso in cui l’impresa metta a disposizione un ristorante per la cena. In aggiunta, ai fini del calcolo di deducibilità, bisogna tenere in considerazione anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, secondo cui le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

Se vuoi affrontare nel modo giusto il periodo delle feste, e recuperare le spese affrontate per gli omaggi e le cene che hai organizzato con i dipendenti, rivolgiti ad Azzini Zagni | Avvocati e Commercialisti e contattaci senza impegno per ogni ulteriore informazione su come massimizzare i benefici, sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva.