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Premi di risultato, con il welfare aziendale vantaggi per dipendenti e aziende

Con la diffusione del testo del decreto che disciplina l’applicazione delle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di stabilità 2016, sono stati chiariti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile.

Medesime agevolazioni si applicano alle somme erogate dalle aziende ai propri dipendenti sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa.

Le novità introdotte dal decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016 e in quelli successivi.

Vediamo nel dettaglio le misure di cui possono beneficiare sia le aziende che i lavoratori del settore privato.

Assoggettamento ad imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10% dei premi di risultato.

La corresponsione dei premi di risultato è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché legata alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, purché in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali ex art. 51, D. Lgs. 81/2015. Sui premi di risultato si applica una imposta sostitutiva del 10% in sostituzione dell’Irpef e delle addizionali.

Entro quali parametri si applica la tassazione agevolata?

  • Entro il limite di importo complessivo di € 2.000 lordi per dipendente, o € 2.500 se le aziende coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
  • L’agevolazione si applica ai dipendneti titolari di reddito di importo non superiore, nell’anno precedente a quello delle erogazioni, a € 50.000.

Welfare aziendale per i premi di risultato: il vantaggio aumenta per tutti.

In caso di opzione per i servizi di welfare aziendale in sostituzione dei premi economici di risultato, vi sono vantaggi, dal punto di vista contributivo e fiscale, sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro.

I lavoratori, infatti, possono scegliere di rinunciare al godimento del premio di produttività eventualmente conseguito, chiedendo di ricevere in sostituzione un pacchetto di beni e servizi di welfare aziendale, senza vedersi versare su queste somme neanche l’imposta sostitutiva del 10% dovuta per i premi in denaro.

Quali sono le prestazioni di welfare aziendale esenti da tassazione (anche sostitutiva)? In seguito alle modifiche apportate dalla legge di Stabilità, non sono oggi imponibili:

  • i servizi per familiari del lavoratori anziani e non autosufficienti;
  • i servizi di trasporto collettivo;
  • le prestazioni con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e di culto;
  • i servizi per l’infanzia in età prescolare (compresi i servizi integrativi e di mensa), la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e le borse di studio;
  • gli altri beni e servizi di valore non superiore a 258,23 euro (le vecchie 500mila lire).

In realtà, sebbene la scelta (il “concambio” del premio) sia lasciata alla discrezionalità del lavoratore, i datori di lavoro hanno tutto interesse a proporre intese che prevedano il doppio binario: se, infatti, i lavoratori opteranno per il cosiddetto “premio sociale”, oltre a risparmiare la quota di contribuzione Inps a loro carico consentiranno anche all’azienda di escludere i valori dall’imponibile contributivo, senza versare così la parte a proprio carico.

Dal lato datore di lavoro, per tutti questi trattamenti di welfare aziendale è prevista anche la deducibilità (totale o parziale, secondo il tipo di prestazione) ai fini Irap e Ires da parte dell’azienda.

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Azzini Zagni | Avvocati e Commercialisti è anche: contabilità e amministrazioneavvocato Cremona, commercialista Cremona, creazione e affiancamento di startup innovative, consulenza e assistenza a franchisee e franchsor.