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Voucher: obbligo di comunicazione preventiva al via

Il decreto correttivo del Jobs act interviene sulla normativa in materia di voucher. L’obiettivo è quello di ridurne l’utilizzo fraudolento, da cui ne deriva l’obbligo appena entrato in vigore, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2016, di segnalare con almeno un’ora di anticipo l’inizio della prestazione del collaboratore.

In cosa consiste la comunicazione obbligatoria prima dell’inizio della prestazione?

Entro 60 minuti dall’inizio della prestazione, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Nello specifico, mediante sms o posta elettronica, devono essere comunicati, dai committenti imprenditori non agricoli o dai committenti professionisti, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Agli imprenditori agricoli, si richiede con le stesse modalità di comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

A chi va indirizzata la comunicazione preventiva? 

AGGIORNAMENTO INSERITO A SEGUITO DELLA EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE 1/2016 DEL 17/10/2016 DA PARTE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO.
Innanzitutto, si precisa che la nuova comunicazione preventiva non fa venire meno l’obbligo per il committente di presentare la dichiarazione di inizio attività all’Inps, nel momento in cui si attiva il rapporto (nota 3337 del ministero del Lavoro del 25 giugno 2015, circolare Inps 149/2015).
I committenti che siano imprenditori non agricoli oppure professionisti (per quelli agricoli valgono regole in parte diverse), devono, quindi, fare la denuncia all’Inps per attivare il rapporto e poi, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una email alle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro, all’indirizzo della direzione competente per territorio, utilizzando quelli allegati alla circolare (i recapiti sono stati costruiti secondo il seguente schema: voucher.provincia@ispettorato.gov.it – in ogni caso suggeriamo di verificare i singoli indirizzi cui inviare la comunicazione al seguente link: https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare_INL_17_ottobre_2016_n.1.pdf).
I messaggi email (che, nel silenzio della circolare, potrebbero essere spediti mediante un indirizzo ordinario oppure una casella Pec) dovranno essere strutturati come segue:

Nell’oggetto della email va inserito:

  • il codice fiscale e la ragione sociale del committente.

Nel testo del messaggio vanno inseriti:

  • i dati del committente,
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
  • il luogo della prestazione,
  • il giorno di inizio della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione;

L’email non dovrà contenere alcun allegato. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità.
La circolare non vieta l’invio di mail contenenti indicazioni per più lavoratori, limitandosi a ricordare che la comunicazione sia obbligatoria per «ogni singolo lavoratore» impiegato; pare possibile, quindi, che in caso di utilizzo di un gruppo di collaboratori nelle stesse condizioni di tempo e di luogo (per esempio gli steward utilizzati per gli eventi sportivi) si possa inviare una sola comunicazione, completa dei dati relativi a ciascuna prestazione.
Con queste indicazioni la comunicazione via email vede completato il proprio percorso applicativo. Al momento resta ancora al palo la possibilità di comunicare i dati tramite sms, in quanto la circolare rinvia a un futuro decreto ministeriale l’adozione delle misure tecniche necessarie a farla funzionare.

Le sanzioni

Per chi non rispetta questo obbligo, si applicherà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Trattandosi comunque di una sanzione amministrativa è consentito il pagamento della sanzione ridotta nella misura di 800 euro. A rafforzare ulteriormente il contrasto all’utilizzo fraudolento dei voucher è stata inserita anche la previsione di maggiori controlli attraverso una modifica al Dlgs 149/2015. L’articolo 3 del decreto correttivo inserisce tra le funzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio. In caso inoltre non sia stata comunicata per il singolo lavoratore la dichiarazione di inizio attività all’Inps, si applica in aggiunta anche la sanzione per il lavoro nero.

L’obbligo di comunicazione preventiva vale per tutti?

L’obbligo di comunicazione non vale per gli enti pubblici, le attività non commerciali (ad esempio le associazioni), le famiglie e il lavoro domestico.

La procedura, invece, si applica agli imprenditori agricoli, ma con termini diversi: tali soggetti devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi all’utilizzo in un arco di tempo fino a 3 giorni (non devono essere comunicati, invece, inizio e fine della prestazione).

In cosa consiste il lavoro accessorio?

La definizione di lavoro accessorio si basa soltanto sul limite economico del compenso, senza particolari limitazioni di ambiti o settori produttivi. Sono prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative che danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a 7mila euro nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat.
Fermo restando il limite complessivo di 7mila euro di compensi per i lavoratori erogati da committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2mila euro, rivalutati annualmente. Poiché si specifica che tale limite è applicato nei confronti di «imprenditori o professionisti», il limite di 2mila euro per singolo committente non vale per i committenti che non svolgono attività imprenditoriali o professionali come le associazioni senza fini di lucro e gli enti pubblici.

Limiti diversi per i percettori di misure di sostegno al reddito

I percettori di misure di sostegno al reddito (integrazioni salariali o indennità di disoccupazione) devono rispettare un limite complessivo di 3mila euro di compenso per anno civile per le prestazioni di lavoro accessorio che possono essere rese, indipendentemente dal settore produttivo, compresi gli enti locali nei limiti del patto di stabilità.

Limitazioni all’utilizzo dei voucher

Si ricorda che sono previste alcune limitazioni nell’applicazione del lavoro accessorio. Infatti, l’utilizzo dei voucher è espressamente vietato nell’ambito dell’esecuzione di appalti (fatti salve specifiche ipotesi da individuare con decreto del ministero del Lavoro, finora non emanato).

Nell’ambito del settore agricolo, invece, il lavoro accessorio è consentito:
– per le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti presso l’università;
– se svolte a favore di produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7milaeuro, a condizione che i soggetti non erano iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (Otd).

Le modalità di acquisto dei voucher

Con riferimento all’acquisto dei voucher, i committenti imprenditori o professionisti possono effettuarlo soltanto con modalità telematiche. Invece, ai committenti non imprenditori è ancora consentito l’acquisto dei buoni anche presso le rivendite autorizzate.

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