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Attività agricole connesse: la fornitura di servizi come opportunità di crescita.

In aggiunta alle tradizionali attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento, l’impresa agricola può sfruttare, da qualche anno, nuove opportunità sia nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti e conseguente vendita diretta, sia nella fornitura di servizi.

Secondo l’art. 2135 C.C. 3 comma, “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Le prestazioni di servizi sono considerate attività agricole connesse a condizione che tali attività siano svolte utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale.

Come chiarito nella circolare 44/E/2004, per rientrare fra le attività agricole connesse, l’attività di fornitura di servizi svolta dall’imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale. In tal senso, le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell’attività connessa in misura prevalente rispetto all’utilizzo operato nell’attività agricola esercitata.

Tra le forniture di servizi nell’ambito delle cosiddette attività connesse, rientrano ad esempio come i lavori in altre aziende agricole, le convenzioni per sgombero neve, la manutenzione del verde, ecc.).

Tali servizi possono essere svolti, oltre che verso privati, anche a favore della pubblica amministrazione con apposite convenzioni.
Le attività agricole connesse relative ai servizi forniti dalle aziende agricole riconosciute dalla legge di orientamento possono beneficiare a livello fiscale di un regime impositivo forfetario di favore dell’imponibile dichiarato ai fini dell’IVA a condizione che:

  • l’attività di fornitura di servizi non assuma la connotazione di attività principale;
  • vengano utilizzate prevalentemente attrezzature normalmente utilizzate nell’attività principale, rispetto ad altre impiegate solo nell’attività di servizi per conto terzi.

COME SI VALUTA LA PREVALENZA NEI SERVIZI
Se i servizi sono forniti utilizzando esclusivamente le attrezzature normalmente impiegate nell’attività dell’azienda, non è necessario procedere ad alcuna verifica della prevalenza. Sono, invece, soggetti alla verifica della prevalenza i servizi svolti con attrezzature non impiegate normalmente in azienda.

L’attività di prestazione di servizi non deve assumere, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse, la natura di attività principale. Tale confronto va effettuato sulla base del fatturato realizzato con l’impiego di ciascuna specifica attrezzatura: il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature. Ad esempio, in presenza di un’attività di servizi svolta utilizzando un trattore normalmente impiegato nell’attività agricola principale (ciò che soddisfa il requisito della normalità) e una mototrebbiatrice normalmente non utilizzata per l’attività principale, il requisito della prevalenza andrà verificato sulla base del raffronto tra il fatturato ottenuto con l’utilizzo del trattore nell’attività di servizi per conto terzi (ad esempio, 20mila euro) e il fatturato ottenuto con la mototrebbiatrice (ad esempio, 15mila euro).

Si precisa che, nell’effettuare questo confronto, non possono essere annoverate fra le attrezzature “normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata” della propria azienda beni le cui potenzialità siano sproporzionate rispetto all’estensione dei terreni dell’imprenditore agricolo o che non siano necessari nello svolgimento delle sue colture. 

Un caso interessante collegato all’ipotesi prospettata è esaminato nella risoluzione n. 17 del 15/2/2005, che prende in esame il caso di una società semplice che svolge l’attività di allevamento e che intende utilizzare i liquami ottenuti nell’ambito di tale attività per produrre energia elettrica da destinare in parte all’autoconsumo e in parte alla vendita sul mercato. La società istante, essendo una società semplice, è assoggettata alle norme dell’imprenditore individuale e quindi alla disciplina del reddito agrario. L’Agenzia, nel rispondere all’istanza, precisa che:

  • l’art. 2135 del c.c. ricomprende fra le attività agricole quelle (…) dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata; ·
  • nella cir. n. 44/2002 è stato chiarito che detta attività non deve assumere, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale; ·
  • nella cir. n. 44/2004 sono state chiarite le modalità con cui verificare la sussistenza del requisito della prevalenza dell’utilizzo di attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale.

Nel caso in esame poiché l’attività di produzione di energia elettrica viene svolta con mezzi non impiegati nell’attività agricola, ne consegue che si è in presenza di un’attività commerciale soggetta al seguente trattamento: i redditi, non essendo riconducibili nella categoria dei redditi agrari o dei redditi forfetizzati, sono tassabili analiticamente come redditi d’impresa ai sensi dell’art. 56 del Tuir.

GLI ASSPETTI FISCALI

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, l’art. 34/bis ha introdotto un nuovo regime forfetario, in base al quale per le attività di fornitura servizi effettuate utilizzando prevalentemente attrezzature e/o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale, l’IVA a debito è determinata riducendo del 50% l’imposta relativa alle operazioni imponibili.

L’art. 34/bis è applicabile esclusivamente alla fornitura di servizi, comprese le prestazioni effettuate in modo occasionale.

Tale regime viene considerato regime “naturale” per le prestazioni di servizi, tuttavia il contribuente ha la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale, tenendo presente che l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, per le attività dirette alla fornitura di servizi, vale a dire di quelli ottenuti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola (ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio o del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità quali, ad esempio, l’agriturismo), il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, conseguiti con tali attività (art. 56-bis co. 3, TUIR).