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Le corti sgretolano la tenuta del fondo patrimoniale

Come noto, il fondo patrimoniale è lo strumento giuridico che può essere utilizzato per creare un patrimonio destinato a soddisfare i bisogni della famiglia e nel quale confluiscono beni mobili, immobili e denaro.

Perché il fondo patrimoniale sia opponibile a terzi è necessario che riceva adeguata pubblicità: venga perciò iscritto a margine dell’atto di matrimonio e, se contiene beni immobili, va altresì trascritto nei pubblici registri immobiliari.

I beni confluiti nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., non possono essere aggrediti dal creditore per quei debiti che siano stati contratti da uno dei conferenti per “scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

E’ proprio su quest’ultima espressione che si è concentrata negli ultimi anni l’attenzione della giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

Cosa deve intendersi per “scopi estranei ai bisogni della famiglia”?

Una recentissima decisione del Tribunale di Como dello scorso 14 marzo ha ritenuto che le esigenze familiari di cui parla la norma vanno ricercate nella concreta relazione tra il fatto generatore della situazione debitoria e i bisogni della famiglia, non già nella natura dell’obbligazione. Sono pertanto esclusi solo quei debiti sorti per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

La citata decisione si pone in scia ad altre numerosissime sentenze che hanno progressivamente ridotto il margine di protezione di cui il fondo patrimoniale godeva.

Sono stati infatti ritenuti contratti per esigenze familiari i debiti tributari per l’esercizio dell’attività imprenditoriale nonché i debiti per l’attività di impresa, poiché si è ritenuto che essi siano stati comunque contratti all’interno di attività volte a potenziare la capacità lavorativa di uno dei conferenti con evidente beneficio in favore del nucleo familiare.

Peraltro, anche i debiti provenienti da fatto illecito (si pensi ad esempio ai debiti che sorgono per il risarcimento del danno in caso di sinistro), non escludono l’aggredibilità del fondo. Questo perché l’art. 170 c.c. parla espressamente di “debiti contratti” i quali non ricomprendono i debiti ex delicto.

Non da ultimo va rilevato che spetta al debitore la prova dello scopo di contrazione del debito. Pertanto, il conferente dovrà provare, come detto, che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, quindi, come indicato dalla giurisprudenza, solo quando si tratti di esigenze di natura voluttuaria o caratterizzata da interessi meramente speculativi.

In conclusione, ciò che rileva ai fini della aggredibilità è solo la ragione di insorgenza del debito. L’anteriorità o la posteriorità del debito rispetto alla costituzione del fondo vale solo ai fini della eventuale azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

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