Skip to content
legge-testamento-biologico

Il biotestamento, libertà di scelta sul fine vita

A metà dicembre scorso, con l’approvazione definitiva in Senato (180 voti favorevoli, 72 contrari e 6 astenuti) è stata varata la legge sul “fine vita”, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
Otto sono i punti in cui può essere riassunta questa legge che, possiamo dirlo, rappresenta un punto di svolta della cultura giuridica e sociale italiana.

1. CONSENSO INFORMATO
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità, all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito “se privo del consenso libero ed informato della persona interessata”.
Ogni persona ha quindi diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo ai trattamenti medici e sanitari cui verrà sottoposta ed alle conseguenze che stessi comportano.
Il consenso deve essere acquisito nel modo più consono rispetto alla condizione del paziente ed inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Può essere revocato in ogni momento dall’interessato e la revoca impone la sospensione di qualsiasi trattamento in essere.

2. DICHIRAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: DAT
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. Le DAT possono essere redatte per atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata consegnata dal disponente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza. Le DAT possono essere espresse anche tramite videoregistrazione o dispositivi che consentano la comunicazione, in tutti i casi in cui le condizioni fisiche del disponente non consentano di acquisirle con le forme ordinarie. Le DAT non vanno registrate al competente Ufficio del Registro, non sono tassate e possono essere modificate o revocate in ogni momento.

3. FASCICOLO SANITARIO
Si tratta della versione “telematica” della vecchia cartella clinica: è una cartella elettronica che ripercorre la storia clinica del paziente.

4. FIDUCIARIO
La legge prevede la possibilità che l’interessato possa indiare nelle DAT un soggetto fiduciario, sia esso un famigliare o un terzo, che si assume la responsabilità di interpretare le volontà espresse dal disponente.
E’ opportuno che il fiduciario sia la persona che meglio conosce i desideri e le intenzioni del malato. Deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere, deve accettare l’incarico mediante sottoscrizione delle DAT.
Sarà il fiduciario a tenere i rapporti con il personale medico-sanitario e ad esprimere all’esterno la volontà del disponente in modo conforme alle disposizioni anticipate di trattamento.
Medico e fiduciario possono discostarsi dalla volontà del paziente solo quando questa risulti incongrua con la condizione clinica del malato oppure quando, al momento della sottoscrizione, non erano prevedibili cure o terapie che potessero offrire concrete possibilità di miglioramento.

Questi i primi quattro punti. Continua a seguirci, nel prossimo articolo continueremo l’analisi di questo testo normativo, oppure contatta il nostro studio Azzini Zagni | Avvocati e Commercialisti per domande o chiarimenti.