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Rottamazione cartelle esattoriali Equitalia. Definite le regole

Con la votazione al Senato lo scorso 24 novembre, si è giunti all’approvazione del Decreto Fiscale, in cui assume un connotato più definito l’operazione sanatoria delle cartelle esattoriali, cosiddetta ‘rottamazione’, che consente di pagare il debito con Equitalia senza riconoscere sanzioni e interessi di mora, con conseguente minor esborso sino ad oltre il 40% dell’importo della cartella esattoriale. Analizziamo tutto quanto c’è da sapere.

Cosa si può rottamare?

Tutti i carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 31.12.2016, come ad esempio debiti Inps, Inail, Agenzia delle Entrate ecc. Si potranno regolarizzare inoltre i conti in sospeso con i Comuni e gli altri enti locali che riscuotono attraverso ingiunzione di pagamento e che potranno decidere se ‘partecipare’ all’operazione rottamazione.

È possibile escludere dalla rottamazione alcune cartelle?

In fase di compilazione della domanda si può decidere quali cartelle o avvisi di accertamenti esecutivi rottamare. È pertanto possibile, nell’ambito delle cartelle/avvisi che saranno indicati nella domanda di adesione, scegliere quali debiti, tra gli importi in carico, si intendono definire e quali invece no.

Entro quando bisogna presentare ad Equitalia l’istanza per aderire alla rottamazione?

Il termine per la presentazione delle istanze per aderire alla rottamazione è il 31 marzo 2017. Le istanze si possono presentare agli sportelli Equitalia oppure con email PEC. Equitalia dovrà rispondere entro il 31 maggio comunicando il conteggio su cui effettuare i pagamenti.

Si potrà rateizzare il pagamento dovuto?

Si, il conto si potrà pagare rateizzandolo fino ad un massimo di 5 rate. Tuttavia, Il 70% delle somme dovute dovrà essere versato nel 2017 (scadenza delle rate  fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre) e il restante 30% nel 2018 (scadenza nei mesi di aprile e settembre). In caso di rateazione, si applica un tasso di interesse del 4,5%.

Si può accedere alla rottamazione se si hanno delle dilazioni in corso?

I debiti dei contribuenti ammessi alla rateizzazione e relative dilazioni di pagamento in corso possono rientrare nella definizione dei carichi da rottamare. Tuttavia, i contribuenti che intendano procedere si dovranno preoccupare di essere in regola con il pagamento delle rate in scadenza dall’inizio di ottobre 2016 e fino alla fine dell’anno, in quanto in caso contrario la definizione non sarà possibile. Si ritiene che tale condizione di ammissione possa essere riconosciuta come sussistente ove le rate in scadenza nell’arco temporale da ottobre a dicembre 2016 vengano pagate, anche in ritardo, entro il 31.12.2016.

Si possono pagare le somme oggetto di rottamazione compensandole con crediti in F24?

No, perchè non è ammesso il pagamento tramite il modello F24.

Cosa succede alle azioni esecutive in corso?

La presentazione della dichiarazione del contribuente sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi ivi contenuti, con la conseguenza che Equitalia non potrà:

  • notificare atti di pignoramento presso terzi;
  • riavviare nuove azioni esecutive;
  • procedere all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (legali);
  • proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione, o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Sono tuttavia fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data  di presentazione della dichiarazione (che però decadranno al momento dell’estinzione con pagamento delle somme dovute).

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