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Stop ai versamenti Irap per professionisti e piccoli imprenditori. Ecco come

La sentenza della Cassazione 9451/2016 di recente emanazione ha stabilito che il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap.

Per quanto la sentenza in esame tratti il caso di un professionista, essa espressamente si estende ai piccoli imprenditori, quali ad esempio agenti di commercio, promotori, piccoli commercianti e artigiani, i quali, già in passato, ottennero dalla Cassazione di essere considerati quali “lavoratori autonomi”, da trattare, ai fini Irap, alla stessa stregua dei professionisti.

Secondo le Sezioni unite, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, è «necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva». La maggior parte delle sentenze precedenti avevano, invece, affermato che l’assoggettamento all’Irap si verifica automaticamente in presenza di un solo collaboratore impiegato in via continuativa, anche part time.

Alla luce di questo più recente orientamento, ai fini dell’assoggettamento ad Irap bisogna essere in presenza di un collaboratore che svolga mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».

Ad esempio, continuerà a versare l’Irap l’ingegnere che ha alle proprie dipendenze un geometra, mentre potrà considerarsi non soggetto al tributo chi impiega un’unica segretaria. Così come non possono avvalersi dell’esclusione i contribuenti che si avvalgono dell’opera di un professionista più giovane o comunque di un collaboratore che viene direttamente coinvolto nell’esecuzione delle specifiche prestazioni rese ai clienti (ad esempio il dipendente impiegato nella tenuta delle contabilità gestite dal commercialista). Le attività svolte devono, invece, essere «generiche», quali quelle di segreteria, infermieristiche o di pulizia dei locali.

È stato, infine, affermato il principio di diritto in base al quale il presupposto impositivo è configurabile quando il contribuente si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui «che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». Quindi l’assoggettamento al tributo regionale si verifica qualora siano impiegati a tempo pieno due o più dipendenti o collaboratori con tali caratteristiche (mentre dovrebbe essere possibile l’impiego di due dipendenti part time, la cui attività equivale a quella di uno a tempo pieno).

Da ultimo, ai fini dell’assoggettamento o meno ad Irap del contribuente va riscontrato caso per caso l’eventuale utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di autonoma organizzazione, la cui presenza comporterebbe il verificarsi del presupposto impositivo.

Alla luce della citata sentenza della Cassazione, come fare per non pagare più l’Irap? Analizziamo tutte le casistiche:

Contribuente che ha già versato gli acconti Irap per il 2015. In questa ipotesi il soggetto potrà presentare la dichiarazione Irap 2016 solo per riportare il loro importo (in presenza di base imponibile nulla), somma che costituisce un credito già oggi compensabile con altri tributi e contributi.

Contribuente che non ha versato acconti Irap per il 2015. Se, invece, gli acconti non sono stati versati, la dichiarazione non va presentata.

Irap versata su anni precedenti. Per gli anni passati, può essere presentata istanza di rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento (articolo 38 Dpr 602/1973).

Irap versata in Unico 2015/Redditi 2014. In questo caso,  per il periodo d’imposta 2014, si può valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” entro il prossimo 30 settembre.

Il contenzioso in corso. In presenza di un contenzioso pendente va poi verificato se il contribuente ha espressamente sollevato la specifica questione in esame nelle motivazioni del ricorso. In caso positivo va accertato se sussistono o meno altre contestazioni: nel primo caso il giudizio proseguirà in relazione a queste ultime mentre nel secondo terminerà con esito favorevole per il contribuente.

Le liti future. Per le controversie che dovessero insorgere in futuro l’onere di provare la natura delle prestazioni rese dall’unico collaboratore spetta al contribuente se derivano da un’istanza di rimborso o all’ufficio se conseguono a un accertamento.

L’onere della prova. L’onore di provare l’assenza di un’autonoma organizzazione perché il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale si è avvalso di un solo dipendente o collaboratore con mansioni esecutive spetta al contribuente soltanto qualora abbia chiesto il rimborso dell’Irap versata o abbia dichiarato il valore della produzione senza versare il tributo. Se la dichiarazione è stata omessa o è stata presentata «a zero» la prova delle mansioni «professionali» del soggetto che coadiuva il contribuente spetta, invece, all’ufficio che effettua l’accertamento.

Si ritiene, in particolare, che gli uffici delle Entrate non potranno più effettuare un accertamento in base alla sola indicazione da parte del contribuente, nel quadro della dichiarazione dei redditi o in quello relativo agli studi di settore, dell’avvenuta corresponsione di compensi a terzi, ma dovranno preventivamente accertare, anche mediante la richiesta di documentazione all’interessato, qual è il numero dei collaboratori utilizzati, la natura continuativa o occasionale dei loro rapporti e quella delle prestazioni rese.

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