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Voluntary Disclosure, ultima spiaggia per il rientro dei capitali dall’estero. Ecco i chiarimenti.

La sostanziale abolizione del segreto bancario nei più importanti Paesi, cui si è arrivati a seguito della firma degli accordi di scambio di informazioni tra Stati , in aggiunta all’introduzione del reato di autoriciclaggio, renderà sarà sempre più difficile, se non molto rischioso, disporre di patrimoni ‘nascosti’ senza che via sia il rischio concreto di essere scoperti dall’amministrazione finanziaria italiana. Ecco dunque che la procedura di emersione volontaria –la cd. Voluntary Disclosure (VD) – può considerarsi l’ultima spiaggia per regolarizzare in maniera lecita i capitali detenuti all’estero.  Nonostante i termini di adesioni siano aperti e scadano il prossimo 30 settembre, a causa dell’ingente numero di differenti casistiche, della necessità di raccogliere e ricostruire in modo dettagliato le situazioni da dichiarare, oltre alla valutazione dei riflessi penali conseguenti all’azione, i contribuenti ed i professionisti sono ancora in attesa che molto aspetti vengano chiariti.

In tale ottica, con la circolare 10/E del 13 marzo 2015,  l’agenzia delle Entrate ha fornito diverse risposte per agevolare la procedura di rientro volontario di capitali dall’estero.

Il nostro studio, grazie al team di avvocati e commercialisti che lavorano congiuntamente, garantendo la massima riservatezza, è in grado di assistere i clienti e di approfondire tutte le implicazioni di natura fiscale e legale che scaturiscono dall’adesione (o meno) alla procedura di Voluntary Disclosure. Contattaci per fissare un incontro informativo gratuito.

Di seguito, i principali aspetti chiariti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Cointestatari delle posizioni
Disclosure per tutti: l’istanza va presentata pro quota da tutti i soggetti cointestatari, anche in presenza di una semplice delega a operare sui conti.
Prova contraria: se la disclosure viene fatta integralmente (o comunque in percentuale diversa) da uno dei cointestatari, occorre che l’imputazione integrale delle attività sia idoneamente documentata. Si può quindi ritenere che la relazione di accompagnamento, in molti casi, potrebbe semplicemente spiegare che il delegato non ha diritti, ma solo compiti di sostituzione del titolare in casi di necessità.
Gioielli e opere d’arte
Gioielli e opere d’arte: sono espressamente richiamati tra le attività rilevanti, ma occorre capire come possano essere “imputati” temporalmente, ossia attribuiti ad anni precedenti o compresi nel periodo di disclosure.
Documentazione relativa a periodi non più accertabili
Attività già presenti in periodi non più accertabili: un’affermazione molto utile della circolare precisa che per le attività detenute all’estero senza soluzione di continuità prima degli anni interessati dalla disclosure, e quindi in periodi non più accertabili, sarà sufficiente documentare l’esistenza, senza dover spiegare l’origine delle somme.
Il calcolo a forfait per tutti gli anni e i criteri di valorizzazione
L’opzione prevista dalla procedura per la determinazione forfetaria dei rendimenti si deve applicare a tutti i periodi oggetto di sanatoria e per la determinazione delle consistenze si dovrà tener conto delle regole di valorizzazione ai fini del quadro RW applicabili nell’anno di detenzione.
Cause ostative che non consentono di poter aderire alla VD
Avvio di indagini finanziarie rivolte agli intermediari: non impedisce l’accesso alla procedura di collaborazione;
Cause riferite a un solo periodo o a imposte diverse da quelle previste dalla normativa della disclosure: è possibile la disclosure per tutti gli altri anni e nessuna limitazione è applicabile se l’istruttoria è relativa a tributi diversi rispetto a quelli della procedura.
Cause non rilevanti: se eventuali accertamenti (o altre cause ostative) riguardano solo un comparto (nazionale o internazionale) la sanatoria per l’altro comparto è ancora possibile, così come la definizione degli accertamenti, e in generale la rimozione delle cause ostative, consente l’accesso alla disclosure.
Aspetti connessi ai soggetti collegati
Soggetti collegati e liquidazione imponibili: per i soggetti collegati la circolare fa riferimento alla richiesta di «sintetiche informazioni», cosa che potrebbe avere una valenza tranquillizzante, ma nelle esemplificazioni si limita a riportare le casistiche già evidenziate nelle istruzioni ai modelli di richiesta di accesso. Inoltre dal 2012 si richiedono i dati per liquidare Ivafe e Ivie.