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Statuto societario e sorti della clausola compromissoria

Accade piuttosto frequentemente che ci si trovi a fare i conti con statuti societari che, al proprio interno, riportano una clausola nella quale i soci devolvono il potere di decidere sulle controversie che insorgeranno in seno alla società, o comunque dipenderanno dai rapporti sociali.

L’arbitrato societario, introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 17.01.2003, n. 5, artt. 34-37, costituisce una forma di arbitrato speciale destinato a definire le controversie relative ai rapporti interni alle società commerciali – controversie afferenti, dunque, al contrasto tra i soci o tra i soci e la società ovvero tra quest’ultima e gli organi sociali, con riferimento a diritti disponibili relativi, al rapporto sociale – secondo le modalità di formazione della clausola compromissoria statutaria stabilite specificamente e inderogabilmente dalla legge.

Tale scelta, fatta più o meno consapevolmente in sede di costituzione della società, ha effetti dirompenti anche in caso di scioglimento del rapporto sociale, sia con riguardo al singolo socio che con riguardo alla realtà aziendale nel suo complesso.

Infatti, in presenza della clausola, le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che incidono sul rapporto societario nonché “tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce” devono essere decise in sede arbitrale. Pertanto, già alla luce di questa lettura, la competenza arbitrale sussiste anche nelle ipotesi di controversie aventi ad oggetto lo scioglimento del vincolo nei confronti del singolo socio. Si pensi, ad esempio, alla ipotesi del recesso od a quella dell’esclusione.

Ma vi è di più. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente la clausola compromissoria sarebbe autonoma rispetto all’atto all’interno (statuto sociale) nel quale è inserita. Per questi motivi, anche nel caso di una società non più esistente in quanto cancellata dal Registro delle imprese, trattandosi di controversia comunque scaturente dal precedente rapporto societario o, perlomeno, avente le sue radici nel suddetto rapporto, la clausola compromissoria sarebbe operante e, di conseguenza, la controversia andrebbe deferita agli arbitri.

La giurisprudenza si è occupata, sotto il profilo processuale, del regime di rilevabilità dell’eccezione. Secondo un indirizzo oggi consolidato (Cassazione SU, sentenza 03.08.2000, n. 527), la devoluzione della controversia ad arbitri si configura come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica. Per questo, oltre all’effetto di devolvere agli arbitri la soluzione della controversia, la clausola compromissoria priva l’autorità giudiziaria del potere di pronunciarsi su di essa, non attinendo né al riparto della giurisdizione fra organi giudiziari, né al riparto, fra di essi, della competenza. Solo con l’ exceptio compromissi le parti possono, dunque, far valere la clausola compromissoria. Questa eccezione va quindi proposta dalle parti nei tempi e nei modi necessari per evitarne la preclusione, che non sono, in base a quanto sopra detto, quelli delle eccezioni di incompetenza ex art. 38 cpc, ma quelli propri delle eccezioni di merito.

Con specifico riferimento al caso dell’eccezione, in caso di un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo la Cassazione si è espressa in questi termini: “L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri” (Cassazione, sentenza 28.07.1999, n. 8166).

In definitiva, la deroga al deferimento della controversia agli arbitri si prospetta possibile soltanto con accordo tra le parti.

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