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Jobs Act autonomi al via per collaboratori, professioni, partite Iva

Dal 10 maggio 2017 sono in vigore importanti novità e maggiori tutele che riguardano i lavoratori autonomi.

Chi può beneficiare delle misure racchiuse nel Jobs Act degli autonomi?

Popolo delle partite Iva, liberi professionisti, prestatori d’opera in regime di collaborazione: l’articolo 1 della norma, dopo aver precisato che la disciplina trova applicazione a tutti i rapporto di lavoro autonomo di cui al Capo III del Codice civile, ovvero al contratto d’opera (articoli 2222-2228) e alle professioni intellettuali (articoli 2229-2238), prosegue includendo anche «i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile.

Le novità introdotte non riguardano gli imprenditori, tra cui gli agenti di commercio, poichè l’articolo 1 al comma 2 precisa che: “sono esclusi dall’ambito dell’applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del Codice civile. Tale esclusione certamente comprende gli agenti, perché questi, per opinione dominante, sono sempre imprenditori, “normali”, ex articolo 2082, o “piccoli”, ex articolo 2083 del Codice civile.

Cosa riguardano le novità del Jobs Act autonomi?

Una buona dose di welfare, misure di maggior favore a livello fiscale, provvedimenti volti a semplificare l’attività degli autonomi o a incrementarne i confini. Questi sono i principali ingredienti del provvedimento, ma vediamo ora le novità più nel dettaglio.

A) Misure già in vigore:

1)Clausole dei contratti:

Dopo 30 giorni di mancato pagamento scattano gli interessi di mora ai sensi del Dlgs 231/02. La norma si applica alle transazioni tra autonomi e imprese, autonomi e amministrazioni pubbliche e tra autonomi. Quindi, il tasso di interesse di mora dell’8% si applicherà a tutti i lavoratori autonomi e non solo ai professionisti, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. Gli interessi moratori decorrono, per legge, dopo 30 giorni dalla data: di «ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente». Riguardo al computo dei termini, «non si calcola il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, mentre si computa quello finale» e «se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo» .

Sono abusive le seguenti clausole e condotte: modifica unilaterale del contratto da parte del committente; recesso senza congruo preavviso da prestazione continuativa; pagamenti oltre 60 giorni; contratto non in forma scritta. La sanzione per le clausole e le condotte abusive è la nullità degli eventuali accordi attraverso il quale si realizzi l’abuso, e il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti dal lavoratore autonomo.

– I diritti di utilizzo economico relativo ad apporti originali e a invenzioni fatti nell’esecuzione o nell’adempimento del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo retribuita.

2) Novità per gli iscritti alla  gestione separata Inps (in attesa di un provvedimento amministrativo ad hoc):

– Possibilità di ottenere il congedo parentale fino a 6 mesi.

– Per le donne, l’indennità di maternità viene pagata anche se si continua a lavorare.

3) Maternità, malattia, infortunio:

– Possibilità di sospendere la collaborazione fino a 150 giorni in caso di gravidanza, malattia, infortunio.

– Possibilità di farsi sostituire o affiancare in caso di maternità.

– Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per malattia o infortunio che impediscono di lavorare per oltre 60 giorni, fino a un massimo di 2 anni.

4) In tema di partecipazione a bandi e concorso all’assegnazione di incarichi e appalti privati, la legge ha introdotto per i lavoratori autonomi, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione, consentendo, quindi, agli stessi di partecipare ai bandi anche attraverso reti di imprese, pure in forma di reti miste. Nello stesso modo, la partecipazione ai bandi potrà avvenire anche attraverso consorzi stabili professionali e ad associazioni temporanee professionali.

 

B) Misure in vigore dal 1 luglio 2017

1) L’indennità di disoccupazione per i collaboratori senza partita Iva è stabilizzata e viene estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca.

 

C) Misure in vigore dall’esercizio fiscale 2017 (primi benefici in Unico 2018)  

1) Le spese relative all’esecuzione di un incarico professionale sostenute direttamente dal cliente in favore del professionista non costituiscono più compensi in natura.

2) Eliminazione dei limiti di deducibilità per le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal professionista per lo svolgimento dell’incarico e da questi riaddebitate in fattura per l’esecuzione di un incarico. Se da un lato, infatti, il riaddebito delle somme costituisce un compenso tassabile, dall’altro la deduzione delle spese era vincolata (prima della modifica) al doppio limite di cui all’articolo 54, comma 5, (75% degli oneri entro il limite complessivo del 2% dei compensi). La norma prevede ora la disapplicazione di tali limiti, garantendo così la neutralità fiscale in capo al professionista rispetto a quanto previsto nel caso in cui sia il cliente a farsi carico delle spese.

3) Innalzata la deducibilità delle spese di formazione/aggiornamento. È stata introdotta la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente, modificando l’art. 54, comma 5, del TUIR. Rientrano nel regime di deducibilità le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno. Il beneficio spetta nella misura del 50 per cento dell’ammontare delle spese; entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni, congressi e simili sono integralmente deducibili. Sono interamente deducibili dal reddito entro il limite annuo di 5.000 euro anche le spese sostenute dal lavoratore autonomo per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all’auto-imprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati.

 

D) Misure da attuare entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto sul Jobs Act autonomi

1) Rimessione di atti pubblici alle professioni con ordini o collegi

2) Maggiore possibilità di intervento delle Casse di previdenza dei professionisti in ambito welfare, a fronte di contribuzione specifica

3) Gestione separata Inps: riduzione dei requisiti per le prestazioni di maternità; modifica requisiti per l’indennità di malattia; aumento aliquota aggiuntiva di contribuzione (max 0,5%)

4) Semplificazione delle norme di sicurezza per gli studi professionali

5) Apertura di sportelli ad hoc per gli autonomi nei centri per l’impiego

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