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Amministratore di sostegno: non sempre serve e non è per sempre

La legge n. 6 del 2004 ha introdotto la figura dell’amministratore di sostegno, vale a dire una persona nominata dal Giudice Tutelare e volta a sostenere, rappresentare, assistere colui che a causa di una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità, seppur talvolta parziale e temporanea, di curare i propri interessi.

L’amministrazione di sostegno è, diversamente dalla tutela (tutore) e dalla curatela (curatore)- qualificate come misure limitative della libertà personale – una misura di protezione, concepita per accudire, sostenere e affiancare soggetti deboli (es. anziani soli, adulti o ragazzi affetti da disabilità intellettive lievi, giovani con dipendenze curate, malati psichici già assistiti ed inseriti in contesti sociali protetti, anziani o adulti con situazioni famigliari conflittuali e complicate).

Può essere nominato amministratore di sostegno un famigliare, un amico o conoscente che abbia un legame forte con il beneficiario, nonché, un amministratore di sostegno esterno al contesto familiare ed esperto del settore che avrà il compito di riconoscere i bisogni della persona che necessita di sostegno e di entrare in punta di piedi nella sua storia al fine di aiutarla a gestire i propri interessi e ad assisterla nelle vicende della vita.

Il mondo attuale, spesso caotico e frenetico, emargina talvolta proprio quelle persone più bisognose di aiuto, e di un affiancamento, seppur discreti. Ecco che l’amministratore di sostegno va a colmare quel vuoto e a sopperire alle mancanze che caratterizzano la vita dei destinatari di amministrazione di sostegno.

L’amministrazione di sostegno è una risorsa preziosa che il legislatore italiano ha voluto porre a disposizione delle persone in difficoltà. Ma non deve essere fraintesa e, soprattutto, non se ne può fare un uso arbitrario.

I Tribunali sono affollati di ricorsi con cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno in favore di una persona ritenuta “bisognosa”: la maggior parte delle volte, la richiesta è fondata e giustificata da reali esigenze. Talvolta, il ricorso, al contrario, si fonda su valutazioni superficiali di coloro che riscontrano, in capo ad un soggetto, una determinata patologia e pensano che la soluzione ultima sia la nomina di un amministratore di sostegno, magari esterno alla rete famigliare del possibile beneficiario.

A questo proposito, il Tribunale di Modena, con provvedimento del 04.05.2017, ha stabilito che qualora una persona, seppure affetta da una malattia psichica invalidante contenibile con cure adeguate (schizofrenia paranoide cronica), è inserita in un contesto parentale attento alle sue esigenze e dedito alla sua cura e tutela, non necessita di un amministratore di sostegno di nomina giudiziale ma può continuare ad essere seguito dalla propria famiglia in modo amorevole.

Inoltre, è facile pensare (sbagliando) che quando viene nominato un amministratore di sostegno ad una persona “bisognosa” quest’ultima dovrà essere sottoposta “per l’eternità” alla misura di protezione. Niente di più errato. La figura dell’amministrazione di sostegno trova significato qualora vi sia una situazione di menomazione fisica o psichica, anche temporanea o parziale. E’ possibile che il beneficiario, sebbene in un momento della vita abbia avuto bisogno di essere protetto, giunga ad un traguardo di indipendenza, fisica o psichica, perché guarito da una malattia fisica invalidante o perché giunto all’esito di una cura psichiatrica e/o psicologica che lo abbia riabilitato definitivamente. A quel punto l’amministratore di sostegno rappresenterebbe un’invadenza eccessiva e, non tanto, un aiuto. Proprio alla luce di questa considerazione, pertanto, il Tribunale di Mantova, con decreto del 30.03.2017, ha stabilito che, fintanto che il beneficiario non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, deve essere assistito e/o rappresentato da un amministratore di sostegno ma, quando nel corso del tempo si modificano le sue condizioni e quest’ultimo è in grado di determinarsi in modo autonomo, la nomina dell’amministratore deve essere revocata.

Pertanto, l’unico obiettivo che gli addetti ai servizi devono porsi è quello di tutelare la persona bisognosa/menomata/anziana/disabile: proteggerla, sostenerla, affiancarla e mai sostituirsi ad essa limitando la sua libertà personale.

Mediante un approccio multidisciplinare e la stretta collaborazione tra avvocati ed esperti del settore, lo Studio Azzini Zagni | Avvocati e Commercialisti offre sia una consulenza di tipo preliminare, finalizzata a valutare la meritevolezza dell’eventuale ricorso al Giudice tutelare, che la collaborazione durante la fase di amministrazione di sostegno, anche in ordine agli obblighi di rendicontazione e alle operazioni straordinarie.

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