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BIOTESTAMENTO-LEGGE

Il biotestamento (2), pianificazione delle cure e consenso

Dopo i primi approfondimenti relativi alla legge sul testamento biologico che puoi trovare qui, proseguiamo nell’analisi del testo normativo. Oltre ai punti già analizzati, altri sono gli argomenti su cui il legislatore ha voluto sancire regole precise e perentorie.

5. CONSENSO INFORMATO DEL MINORE
Può succedere, purtroppo, che il consenso informato al trattamento sanitario debba essere reso da un minore. A quel punto a rappresentare il giovane malato dovrà essere colui che esercita la responsabilità genitoriale o, in assenza, il tutore. Il rappresentante dovrà esprimere una volontà il più possibile conforme a quella del paziente minore che avrà modo di esprimersi in relazione all’età e al suo grado di maturità.

6. PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
Tra paziente e medico deve strutturarsi una pianificazione condivisa delle cure. E’ naturale che, di fronte a patologie croniche, invalidanti oppure caratterizzate da un’evoluzione con prognosi infausta, il medico – previo consenso del paziente – può modificare le volontà espresse in precedenza con le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). La nuova pianificazione potrà essere nuovamente modificata ma dovrà restare vincolante qualora il paziente si troverà in una situazione di incapacità.

7. CURE PALLIATIVE
La legge sul “fine vita” ha, anche disciplinato i c.d. trattamenti sanitari finali, contemplando la possibilità del singolo di decidere se e in che misura autorizzare la sedazione palliativa negli stadi avanzati delle patologie.

8. IDRATAZIONE E ALIMENTAZIONE ARTIFICIALI
Nelle Dichiarazioni anticipate di trattamento l’interessato può decidere anche in tema di idratazione e nutrizione artificiale che sono state considerate al pari di un trattamento medico. In questo caso il personale sanitario potrà somministrare tali cure solo se espressamente consentito nelle Dichiarazioni dell’interessato.
Sempre in tema di idratazione e alimentazione, il personale sanitario, solo se il paziente lo ha previamente consentito nelle sue disposizioni anticipate, in sostituzione dell’idratazione e dell’alimentazione, può somministrare un mix di farmaci in forma continua che interrompono la coscienza del paziente il quale non sentirà più gli stimoli della sete, fame e del dolore.

Senza prese di posizione che risulterebbero inopportune, indubbiamente la legge sul testamento biologico è da ritenersi, sul piano giuridico, un riconoscimento indiscutibile di uno dei diritti inviolabili dell’uomo: il principio di autodeterminazione dell’individuo, punto cardine della nostra Costituzione e di ogni Carta Fondamentale dei Diritti.
Il singolo ha quindi il diritto di non fare nulla o di scegliere, e, scegliendo, decidere se e quali trattamenti autorizzare per il futuro.

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