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Startup innovativa senza notaio, si parte!

Dopo mesi di attesa per i tanti startupper  non disposti a sostenere oneri notarili di costituzione, e numerose indiscrezioni che circolavano tra gli addetti ai lavori, ora è finalmente possibile costituire una start up innovativa nella forma della Srl senza recarsi dal notaio. Dal 20 luglio basta la solo firma digitale dei soci per la redazione del modello standard e l’invio on line alla piattaforma dedicata startup.registroimprese.it

Con decreto direttoriale MISE sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello standard per la costituzione della start up e con la circolare MISE n. 3691/C sono stati indicati tutti gli adempimenti da effettuarsi da parte degli uffici del Registro delle Imprese.

Tutti i soggetti interessati a dare vita ad una startup nella forma di Srl potranno ora adottare nello statuto clausole specifiche tipiche delle startup innovative, ad esempio la possibilità di remunerare collaboratori, dipendenti ma anche consulenti e fornitori attraverso gli strumenti finanziari partecipativi.

Prima del 20 luglio ciò non era possibile. Infatti, coloro che intendevano costituire una startup ‘a costo zero’ erano costretto alla sola Srl semplificata, scontrandosi pertanto con un modello di statuto rigido e quindi senza la possibilità di prevedervi clausole specifiche per regolamentare la vita della startup.

D’ora in avanti, con la costituzione digitale, le Camere di Commercio che riceveranno gli atti costitutivi nella nuova modalità dovranno verificare:

  • la pertinenza nell’oggetto sociale del concetto di produzione, sviluppo e commercializzazione di un bene o un servizio innovativo ad alto valore tecnologico;
  • che l’oggetto sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile;
  • la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti.

Come funziona la nuova procedura per la costituzione digitale di una startup innovativa?

Gli atti costitutivi e gli statuti devono essere redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it

Pertanto, ogni persona (fisica o giuridica) che interviene all’atto di costituzione dovrà essere dotato di un dispositivo di firma digitale, che si può richiedere presso la Camera di Commercio.

L’atto sarà previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte (le startup innovative non sono infatti esonerate dal versamento dell’imposta di registro all’Agenzia delle Entrate).

La parte contraente deve inserire tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto, compilando l’apposito modello e lo sottoscrive digitalmente. La piattaforma provvede a trasmettere, mediante posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle Entrate, il modello sottoscritto, l’atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento. L’ufficio delle Entrate, tramite posta elettronica certificata, trasmette all’indirizzo dedicato la liquidazione finale e gli estremi di registrazione. Effettuata la registrazione, la piattaforma integra automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.

Una procedura guidata faciliterà l’apposizione delle firme digitali e la preparazione di una comunicazione unica al Registro delle Imprese, comprensiva degli allegati indicati nel modello. L’atto costitutivo e lo Statuto, provvisti degli estremi di registrazione, dovranno essere trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.

L’ufficio del Registro delle Imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti. In caso di esito positivo, l’ufficio procede all’iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24.01.2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Tale dicitura sarà tolta dall’ufficio al momento dell’iscrizione nell’apposita sezione speciale.

Diversamente, al riscontro di irregolarità, l’ufficio sospende il procedimento di iscrizione, assegnando, a mezzo Pec, un termine non superiore a quindici giorni per regolarizzare la pratica secondo le specifiche richieste. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Conservatore rifiuta l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

In pratica, come chiarisce il decreto, il mancato passaggio dalla sezione ordinaria alla sezione speciale dell’aspirante start up innovativa comporta automaticamente la sua integrale cancellazione dal registro imprese, non conservando nemmeno l’iscrizione nella sezione ordinaria, ai sensi dell’art. 2189 del Codice Civile.

Diversamente, qualora, dopo aver ottenuto l’iscrizione nella sezione speciale, successivamente la start up perdesse i requisiti, potrà rimanere iscritta nella sezione ordinaria.

Ovviamente, la modalità di costituzione ‘digitale’ della Srl rimane alternativa a quella già in essere che prevede l’intervento del notaio rogante, che interviene sia in caso di Srl semplificata che di Srl tradizionale.

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