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Canone RAI a rate in bolletta. E’ possibile non pagare?

Con la legge di stabilità 2016 il legislatore ha modificato la modalità di riscossione del tanto famigerato canone RAI.

Per il 2016 l’ammontare del canone è pari a 100 euro e dovrà essere corrisposto in rate mensili di 10 euro ciascuna che saranno addebitate sulle fatture emesse dall’impresa fornitrice dell’energia elettrica. Tuttavia, è bene ricordare che per il 2016, trattandosi del primo anno di applicazione della modifica, a causa dei tempi tecnici di attivazione della procedura, saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute nella prima fattura successiva al primo luglio. Pertanto, per i primi mesi dell’anno 2016 gli utenti non si vedranno addebitato alcunché per poi trovarsi a pagare una cifra di alcune decine di euro per le rate già scadute.

Va altresì ricordato che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli artt. 5, c. 1, e 13, c. 1 del D. Lgs. 471/1997.

Ma se non posseggo un televisore sono obbligato a pagare il canone?

La legge di stabilità prevede una presunzione secondo cui, si presume l’esistenza di un apparecchio televisivo chi ha un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo della residenza anagrafica. Tuttavia, se così non fosse, l’interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Va ricordato che tale dichiarazione, in caso di falsità, comporta rilevanti effetti giuridici e, non meno importante, assume rilevanza sotto il profilo penalistico. Da non dimenticare che tale dichiarazione ha validità per l’anno in cui è stata presentata e, pertanto, l’interessato dovrà ricordarsi di presentarla per ogni annualità in cui continui a non possedere l’apparecchio televisivo.

Ho più di 75 anni. Devo pagare il canone?

In caso di persone con più di 75 anni e reddito proprio e del coniuge non superiore cumulativamente ad euro 6.713,98, senza ulteriori conviventi non sono tenuti al pagamento del canone relativamente alla TV posseduta nella residenza.

E per la riscossione del canone al di fuori dell’ambito familiare?

Con riferimento all’ambito commerciale e professionale, a titolo esemplificativo negozi, bar e uffici, la legge di stabilità 2016 ha stabilito che restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare. Pertanto, è dovuto il canone speciale per tutti coloro che posseggono televisori ma il pagamento non avverrà mediante l’addebito in bolletta.

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