Skip to content
negoziazione-assistita-azzini-avvocato-cremona

La negoziazione assistita. Cavillo burocratico o risparmio per il cliente?

Con l’entrata in vigore, lo scorso 9 febbraio, della procedura di negoziazione assistita (d.l. 134/2014), coloro che intendono tutelare i propri diritti hanno a disposizione un’ulteriore strumento di composizione amichevole della lite.

Infatti, la convenzione di negoziazione assistita costituisce “un accordo mediante il quale  le  parti  convengono  di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di  avvocati”. Con tale istituto, che si affianca ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) già in vigore nel nostro Paese, la parte che intende porre fine ad una controversia insorta o insorgenda, mediante il proprio difensore, invita l’altra parte a concludere la convenzione, con l’avvertimento che, in caso di mancata risposta all’invito nel termine di trenta giorni o in caso di rifiuto, tale comportamento potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio.

Le parti, assistite dai propri difensori, potranno concludere la convenzione entro il termine concordato che, comunque, non potrà essere inferiore ad un mese e superiore a tre. In caso di definizione amichevole, i difensori dovranno stendere l’accordo che sarà poi sottoscritto dalle parti e le cui firme dovranno essere autenticate dai difensori.

Tuttavia, la negoziazione assistita va ben oltre dall’essere una scelta nella piena disponibilità della parte. Infatti, il legislatore ha previsto che tale procedura costituisca un passaggio obbligato (c.d. condizione di procedibilità) in caso di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e qualora si intenda agire in giudizio per il pagamento di somme di denaro di importo inferiore a cinquantamila euro (sono escluse i ricorsi per decreto ingiuntivo, le opposizione a quest’ultimo, le opposizioni all’esecuzione, i procedimenti di consulenza tecnica preventiva, i procedimenti in camera di consiglio e l’azione civile nel processo penale). In queste ipotesi, le parti sono obbligate ad avviare la procedura di negoziazione assistita prima dell’instaurazione del procedimento davanti al giudice. Se ciò non avviene, su eccezione della controparte o d’ufficio, il giudice assegna un termine entro il quale le parti dovranno svolgere il tentativo di negoziazione assistita.

Una ipotesi particolare di convenzione di negoziazione assistita è prevista per la composizione della crisi coniugale. I coniugi potranno, in determinate circostanze, anziché rivolgersi al giudice per la definizione di separazioni e divorzi consensuali o modifica delle loro condizioni, disciplinare i loro rapporti mediante la stipulazione della convenzione.

In conclusione, il legislatore, nell’ottica, ormai perseguita da alcuni lustri, di deflazionare il contenzioso civile, ha fornito a coloro che intendono tutelare i propri interessi l’ennesimo strumento di composizione amichevole delle controversie. Si tratta tuttavia di una possibilità il cui successo potrà essere indagato solo dopo un periodo di applicazione da parte degli operatori del diritto.

Offriamo i nostri servizi legali grazie al nostro team di specialisti: Avvocato Cremona, Brescia, Milano, Piacenza, Parma, Lodi.