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Triplicato il limite per l’utilizzo del denaro contante dalla legge di stabilità.

La legge di stabilità 2016 ha innalzato la soglia per l’utilizzabilità del denaro contante dai 1.000 euro del 2015 a 3.000 euro.

Pertanto, il divieto di trasferimento del denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato solo quando tali operazioni superino la soglia di € 3.000.

Tale novità è l’occasione per fare chiarezza su alcuni punti che, ancora a distanza di anni, risultano a tante persone ancora oscuri.

Anzitutto, il limite riguarda il “trasferimento di denaro contante”. Pertanto, si presuppone il passaggio del denaro tra due o più soggetti. La norma non è applicabile quindi ai prelevamenti o ai versamenti di denaro contante dal proprio conto corrente. Ad esempio, se il proprietario di un ristorante si reca in banca per depositare l’incasso della settimana, anche se superiore al limite consentito, è evidente che tale operazione non potrà dare luogo ad alcuna segnalazione da parte della banca che, in ogni caso, è bene ricordarlo, può avviare la segnalazione in via del tutto discrezionale. Certamente più sospetta è l’operazione di deposito di somme superiori al limite di legge da parte di altre figure, ad esempio un pensionato. Tuttavia, se quest’ultimo è in grado di dimostrare la provenienza del denaro (ad esempio si tratta del deposito cumulativo di svariate mensilità di pensione ritirare in posta e mai depositate) non si deve preoccupare, potendo comunque effettuare l’operazione. In caso di controllo potrà dimostrare la provenienza (più che lecita) del denaro che ha cumulativamente depositato. Lo stesso vale per i prelevamenti. La banca o la posta non potranno rifiutare la richiesta di ritiro di denaro contante da parte del correntista, qualunque sia l’importo.

Pertanto, l’utilizzo spesso distorto che viene fatto delle segnalazioni da parte degli intermediari non deve trarre in errore l’utente che deve essere consapevole di quale sia l’effettivo limite, anche con riferimento al tipo di operazioni, dettato dalla normativa in materia.

Per gli imprenditori e i professionisti è invece necessario porre una certa attenzione al così detto frazionamento. Facciamo un esempio. Il pagamento di una fattura o di una nota pro forma di importo superiore a 3.000 euro non può essere effettuato in contanti anche nel caso di pagamento frazionato. Ad esempio, se un cliente paga ad un fornitore una fattura di euro 5.000 mediante 6 rate mensili di euro 500 ciascuna, l’operazione espone al rischio di segnalazione. Tale rischio può essere tuttavia eliminato in presenza di una scrittura tra le parti di rateizzo dell’importo dovuto. E’ bene ricordare che a tale scrittura è opportuno dare una data certa, anche al fine di evitare che, in caso di contestazioni, venga eccepita l’incertezza del momento in cui la scrittura stessa si è formata.

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