Skip to content
cambio-sesso-matrimonio

Il cambio di sesso del coniuge: quando il giudice colma il vuoto normativo.

I progressi scientifici, da un lato, e una società in costante evoluzione, dall’altro, creano sempre più spesso situazioni che richiedono un intervento legislativo tempestivo che, purtroppo, anche a causa degli aspetti etici coinvolti, tarda in certi casi ad arrivare.

E’ quanto accade in tema di cambiamento di sesso di uno dei coniugi intervenuto in costanza di matrimonio.

L’art. 4 della legge 164/1982 stabiliva che “La sentenza di rettificazione  di  attribuzione  di  sesso  non  ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili  conseguenti  alla  trascrizione  del matrimonio celebrato con rito religioso”.

Con la sentenza n. 170 del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del citato articolo per la parte in cui non prevede, dopo la rettifica del sesso con conseguente scioglimento del matrimonio, la possibilità, se la coppia lo chiede, di mantenere un rapporto giuridicamente regolato con un’altra forma di convivenza che tuteli i diritti e garantisca il rispetto degli obblighi.

Il legislatore, a seguito della sentenza della Consulta, tuttavia, non è intervenuto a colmare il vuoto legislativo che si è venuto a creare.

Di fronte a questo quadro giuridico, la Cassazione si è dovuta pronunciare in merito ad un ricorso che due coniugi avevano presentato con il quale chiedevano di eliminare dall’atto di matrimonio la nota sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Premesso che, per il principio del “non liquet”, è impedito al giudice di rifiutare di emettere una sentenza perché la legge da applicare non è chiara o è incompleta, la Cassazione ha stabilito la cancellazione, dall’atto di matrimonio, della nota con la quale si dichiaravano cessati gli effetti civili dell’unione a seguito della annotazione della sentenza di rettifica di sesso di uno dei coniugi, pertanto il vincolo matrimoniale dei coniugi non si scioglie nonostante il cambio di sesso. La Cassazione tiene a precisare che la «fattispecie cui aver riguardo» (quella di due soggetti già uniti in matrimonio) non è una relazione di fatto, benché costituzionalmente protetta, ma l’unione tra persone già sposate.

La decisione della Cassazione, che si pone all’avanguardia nel disciplinare una situazione che richiede la tutela dei principi fondamentali dell’uomo anche in assenza della legge, costituisce certamente la regola del caso di specie che, tuttavia, nel perdurare della situazione di vuoto normativo, non potrà che essere seguita dai giudici delle corti minori quando saranno chiamati a decidere casi analoghi.

Hai problemi coniugali e vuoi capire i risvolti legali della tue scelte? affidati ai nostri servizi legali, sapremo assisterti al meglio con comprensione e discrezione.