A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.84 dell’11 aprile 2016 è diventata operativa l’estensione per il 2016 delle agevolazioni fiscali per coloro che investono nel capitale sociale delle start-up innovative. Dunque, viene messo a disposizione un ulteriore strumento normativo a favore delle start-up a pochi giorni dalla misura che ne consente la costituzione senza l’ausilio nel notaio.
Addentriamoci ora nello specifico della norma e osserviamo quali soggetti possono esservi coinvolti, quali sono le agevolazioni fiscali di cui si potrà fruire e le condizioni per poterne beneficiare.
Le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società che effettuano un investimento agevolato nel capitale di una o più start-up innovative.
In particolare, nel caso delle persone fisiche, la detrazione d’imposta è pari al 19% della somma investita e l’investimento massimo agevolabile corrisponde a 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta con un vincolo di destinazione di almeno due anni. Inoltre, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi d’imposta successivi, non oltre il terzo anno e fino a concorrenza del suo ammontare.
Per quanto concerne i soggetti passivi Ires invece, la deduzione del reddito imponibile è pari al 20% delle somme investite per un importo massimo e non superiore a 1,8 milioni di euro a condizione che non si disponga dell’investimento prima di due anni. Nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo e sino a concorrenza del suo ammontare.
Vi è da fare una particolare considerazione per quelle start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Gli investimenti a loro destinate prevedono un incremento delle agevolazioni fiscali pari al 25% per gli investimenti derivanti da soggetti passivi Irpef e un incremento al 27% per i soggetti passivi Ires.
Le agevolazioni fiscali prese in considerazione spetteranno agli investitori fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa.
L’investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up.
Le condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale prevedono il dovere da parte degli investitori di ottenere un certificazione della start-up innovativa che attesti di non aver superato i 15.000.000 euro ed una copia del piano d’investimento della start-up in cui sarà possibile evidenziare l’attività svolta e l’andamento previsto.
Nella tabella che segue riportiamo uno schema di sintesi che ci permette di capire nel dettaglio quali sono i beneficiari degli incentivi agli investimenti nelle start-up innovative.
BENEFICIARI AGEVOLAZIONI FISCALI |
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NON BENEFICIARI AGEVOLAZIONI FISCALI |
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AGEVOLAZIONI FISCALI |
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LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE |
Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15.000.000 euro per ciascuna start-up innovativa. |
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