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Il nuovo reverse charge per le prestazioni di servizi. Casistiche più frequenti.

L’applicazione del reverse charge in caso di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento in relazione a edifici, si applica, a partire dal 1°gennaio 2015, a prescindere dal rapporto contrattuale tra le parti e della tipologia di attività esercitata.

Esso riguarda, dunque, tutte le prestazioni B2B (rese cioè a soggetti passivi Iva) anche da prestatori o verso committenti che non operano nel settore edile (per esempio, servizio di pulizia presso uno studio professionale). Si sottolinea che le nuove fattispecie elencate applicano il meccanismo del reverse charge solo in relazione a prestazioni su edifici, intesi come fabbricati ad uso abitativo o strumentale, anche in corso di costruzione. Sono quindi da escludersi prestazioni aventi ad oggetto terreni, parcheggi, piscine, giardini, a meno che non costituiscano parti integranti dell’edificio.

Come detto, la Legge di Stabilità 2015 ha modificato l’art. 17, co. 6, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, estendendo il meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi afferenti alla pulizia, alla demolizione, all’installazione di impianti e alle prestazioni di completamento relative ad edifici.

I servizi di pulizia interessati dalla norma sono quelli prestati da soggetti classificati nel codice Ateco n. 81.2, mentre le prestazioni di demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici sarebbero quelle svolte da soggetti classificati nel codice Ateco n. 43.

Pertanto,  il reverse charge è applicabile, dall’1.1.2015, alle attività contraddistinte dagli specifici codici rientranti nel gruppo 43.1 (demolizione), nel gruppo 43.2 (installazione di impianti) e nel gruppo 43.3 (completamento e finitura di edifici).

In aggiunta, la  circolare 14/E del 27/03/2015 emessa dall’Agenzia delle Entrate ha fatto luce su alcuni dubbi che attanagliano gli operatori del settore, per spiegare quando il meccanismo dell’inversione contabile va o meno applicato. Ad esempio, il documento dell’Agenzia ha chiarito che sono escluse dal meccanismo del reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Così come è stato specificato che nei confronti di quattro categorie di contribuenti – seppur soggetti passivi Iva  – il reverse charge non si applica, intendendo quindi che in questi casi il prestatore emette la fattura applicando l’Iva nei modi ordinari.

Il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti i quali, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti Iva e in particolare dalla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita. Tali soggetti sono:

  • gli imprenditori agricoli in regime di esonero in quanto nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. Questi soggetti non hanno obblighi contabili ai fini dell’Iva e quindi se commissionano servizi che rientrano nella lettera a ter) dell’articolo 17, sesto comma, del Dpr 633/72 ricevono la fattura con distinta applicazione dell’Iva;
  • le associazioni sportive ed in genere tutte quelle senza scopo di lucro che applicano il regime forfetario di cui alla legge 398/91. Questi soggetti assolvono l’Iva nella misura forfetaria e non hanno obblighi di registrazione delle fatture;
  • gli esercenti attività di intrattenimento che applicano il regime Iva forfetario previsto dall’articolo 74, comma 6, del decreto Iva, esonerati dagli adempimenti Iva (esclusa la fatturazione) ed assolvono l’imposta con il meccanismo della Siae
  • i soggetti che effettuano le attività di spettacoli viaggianti con volume d’affari realizzato nell’anno precedente non superiore a 25.822,84 euro (articolo 74 ter del Dpr 633/72), rientranti anch’essi in un regime forfetario di detrazione dell’Iva.

Questi soggetti possono comunque applicare l’Iva nei modi ordinari, anche per effetto di opzione. In questo caso il reverse charge si applica come per la generalità dei soggetti. È quindi necessario che il committente dichiari al prestatore del servizio che rientra nel particolare regime di esclusione e quindi che la prestazione deve essere assoggettata ad Iva nei modi ordinari. Nella fattispecie si presenta un problema ai fini sanzionatori in quanto se il prestatore emette fattura senza Iva, ritenendo l’operazione rientrante nella inversione contabile, sarà soggetto alla sanzione dal 100 al 200% dell’imposta di cui potrà chiedere il rimborso al committente, colpevole della mancata informazione, con una procedura legale extra fiscale.

Vediamo ora alcune casistiche frequenti ed i rispettivi comportamenti da adottare.

Un elettricista codice Ateco 43.21.01, installa un impianto elettrico e di allarme su un capannone industriale di proprietà di una società che produce e vende capi di abbigliamento, codice Ateco 14.12.10. Trattandosi di prestazione di servizio poiché la manodopera non ha una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, l’operazione è da assoggettare ad iva o a reverse charge?

Qualora l’operazione sia qualificabile come prestazione di servizi e non come mera cessione di beni, si ritiene che sia possibile l’applicazione del reverse charge. Pertanto, se l’impianto elettrico non è un bene finito, ma ha bisogno di essere composto, si rende applicabile il regime di cui in oggetto.

 Un Artigiano svolge le attività: 43.21.01 e 43.22.01 acquistando tutti i materiali necessari alla predisposizione degli impianti e delle manutenzioni. Le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi iva sono da assoggettare interamente ad inversione contabile? Vediamo alcune ipotesi

Realizzazione impianto elettrico mediante acquisto di cavi, prese, etc. per un totale di €1000. Costo materiale €400 manodopera €600.

In questo caso si rientra sicuramente nell’applicazione del reverse charge.

Installazione nuova caldaia a Gas per un totale di €1000.Costo caldaia €700,manodopera€ 300.

Il reverse charge non si applica ai casi di fornitura di bene con posa in opera, pertanto in questo caso non si applica il reverse charge.

Installazione impianto di allarme per un totale di €2000. Costo impianto €1300, manodopera €700.

Nel caso non sia possibile identificare quale sia la fattispecie prevalente (cessione del bene o manodopera) si ritiene che la cessione sia da assoggettare ad Iva, mentre la prestazione è soggetta al reverse charge.

Una ditta artigiana sottoscrive contratto di appalto con una società immobiliare per la realizzazione e relativa posa in opera di infissi. Dato che nel contratto di appalto vengono forniti elaborati tecnici riportanti le specifiche tecniche e fisiche dei manufatti in base alle necessità della committente, quindi non cessione di beni standardizzati con posa, l’intera prestazione può essere annoverata tra le prestazioni di servizi e pertanto applicabile il regime del reverse charge?

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per l’individuazione delle prestazioni di cui all’art. 17, co. 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/1972, allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. Qualora la prestazione di servizio resa nei confronti di un soggetto passivo IVA rientri in una delle categorie di attività indicate nella Tabella ATECO 2007, l’imposta dovrà essere applicata dal committente tramite il meccanismo dell’inversione contabile. Rispetto a quanto avviene per le prestazioni di cui all’art. 17, co. 6, lett. a) del D.P.R. 633/1972, i servizi disciplinati dalla lettera a-ter) della medesima disposizione di legge, sono soggetti all’applicazione del reverse charge indipendentemente dalla circostanza che il soggetto prestatore operi o meno nel settore edile (attività di cui alla sezione F) e a prescindere dal rapporto contrattuale instaurato fra le parti (appalto o subappalto). Infine, devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.