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L’anticipazione del Tfr in busta paga. Come funziona l’accesso ai finanziamenti bancari e chi ne ha diritto?

Le novità introdotte dalla legge di stabilità in merito all’anticipo del Tfr in busta paga della quota maturanda per il periodo 2015/2018 sono pronte al debutto. Con la pubblicazione della circolare 82/2015 dell’Inps può partire l’operazione Tfr in busta paga per le aziende che erogheranno direttamente gli importi ai dipendenti, mentre qualche passaggio in più è necessario per quei datori di lavoro che vorranno accedere al finanziamento ad hoc previsto dalla legge
Le aziende che adottano questa seconda opzione, dopo aver raccolto le scelte dei dipendenti, devono chiedere una certificazione all’Inps, da presentare necessariamente alla banca che erogherà il finanziamento.
Quanto alle banche che erogheranno il finanziamento, sul sito dell’Abi comparirà a breve l’elenco degli istituti che hanno aderito all’accordo quadro sottoscritto con i ministeri dell’Economia e del Lavoro.
Ricordiamo che la legge di stabilità ha sinteticamente individuato come potenziali beneficiari le aziende con meno di 50 addetti, mentre il Dpcm attuativo 29/2015 ha precisato che tali imprese devono essere altresì escluse dall’obbligo di versare il Tfr al fondo di tesoreria Inps.
In pratica, affinchè le aziende già costituite al 31 dicembre 2014 possano accedere al finanziamento bancario, il requisito occupazionale medio inferiore ai 50 dipendenti deve esistere sia nel 2006 (o nel successivo anno di costituzione) che nel 2014.
Per le aziende costituite dal 2015 in avanti il requisito, sempre calcolato come media annuale, dovrà essere invece verificato con riferimento all’anno civile di inizio attività (quando cioè inizia l’attività con dipendenti). La conseguenza, puntualizzata dall’Inps, è che l’accesso al credito sarà consentito solo a partire dall’anno successivo e che nell’anno di avvio l’azienda dovrà eventualmente utilizzare le risorse proprie per erogare la Quir.
Un’altra importante precisazione dell’Inps, sempre riferita ai dipendenti delle aziende finanziate dalle banche, riguarda la gestione della cessazione del rapporto di lavoro. In considerazione del fatto che l’erogazione della Quir è di fatto traslata a tre mesi dopo, l’istituto precisa che non sarà oggetto di finanziamento solo la Quir maturata nel mese della cessazione.
Le novità introdotte dalla legge di stabilità non riguardano invece il Tfr maturato: le regole per l’anticipazione, in questo secondo caso, sono contenute nell’articolo 2120 del Codice Civile, in cui – tra l’altro – si dispone che:
a) il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
b) le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di cui sopra, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti;
c) la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; o acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
d) l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto;
e) condizioni più favorevoli possono essere previste dai contratti collettivi o patti individuali;
f) i contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

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